L’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana la figura del whistleblower, con particolare riferimento al dipendente pubblico che segnala attività illecite o fraudolente verificatesi all’interno dell’Amministrazione alla quale appartiene a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. Al dipendente che effettua tale tipo di segnalazione viene offerta una particolare forma di tutela e riservatezza.
Il paragrafo 4.4 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) (pag. 36) del Consorzio prevede che “Tutti i destinatari del MOGC hanno l’obbligo di presentare, a tutela dell’integrità del Consorzio, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione adottato dal Consorzio, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”.
Sono destinatari del MOGC: dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori esterni, partners del Consorzio che siano a qualunque titolo, anche indirettamente tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello.
Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
Tutti i destinatari possono effettuare segnalazioni con le seguenti modalità:
- casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- posta ordinaria indirizzata all’OdV
- utilizzo dell’apposito modulo
Entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione l’Organismo di Vigilanza dovrà provvedere ad una valutazione della segnalazione con lo scopo di capire se si tratta di materia legata al D.Lgs 231/01 o se si tratta di materia legata alla L 190/12. Se la segnalazione è legata alla malagestio o a ipotesi di corruzione l’OdV provvede immediatamente ad inviare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Resta ferma per il segnalante la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o la denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.
Il Consorzio ha definito delle modalità operative riportate all’allegato 10 del MOGC (Procedura per la Tutela del Segnalante) (in aggiornamento), allo scopo di tutelare il dipendente
La segnalazione prevede: - la tutela dell’anonimato nei limiti di legge; - divieto di discriminazione; - la denuncia è sottratta al diritto di accesso, pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, nei limiti consentiti dalla legge. Il Consorzio prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, qualora siano circostanziate e rese con dovizia di particolari, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o evidenzino violazioni accertate del codice etico o del MOGC.
La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante costituisce violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al MOGC (paragrafo 5.4 pag. 38)





